Mercoledì 28 dicembre il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge che introduce nuove norme per il salvataggio dei migranti in mare compiuto dalle navi delle Organizzazioni non governative (Ong). Il Decreto Ong, firmato dal Presidente della Repubblica, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 3 gennaio scorso.
Le nuove norme prevedono che le Ong, una volta compiuto un salvataggio in mare, dovranno «avviare tempestivamente iniziative volte a informare le persone prese a bordo della possibilità di richiedere la protezione internazionale e, in caso di interesse, a raccogliere i dati rilevanti da mettere a disposizione delle autorità». La procedura, non del tutto chiara, consentirà ai naufraghi di effettuare una richiesta di asilo direttamente sulla nave. In questo modo, la richiesta dovrà essere presa in carica dal Paese di bandiera della nave e non più dal paese di approdo. Il Decreto Ong prevede anche che, compiuto un soccorso, le navi delle Ong dovranno richiedere immediatamente l’assegnazione di un porto di sbarco. Questo obbligherà le navi a recarsi immediatamente verso il porto assegnato ed impedirà alle Organizzazioni non governative di effettuare ulteriori salvataggi in mare.
Secondo quanto previsto dal decreto, le modalità di ricerca e soccorso in mare non dovranno concorrere a «creare situazioni di pericolo a bordo né impedire di raggiungere tempestivamente il porto di sbarco». Il transito e la sosta di navi nel mare territoriale saranno garantiti «ai soli fini di assicurare il soccorso e l’assistenza a terra delle persone prese a bordo a tutela della loro incolumità».
Le sanzioni
In caso di violazione delle nuove norme, il comandante della nave potrà essere condannato al pagamento di una sanzione amministrativa di importo compreso tra 10.000 e 50.000 euro. La responsabilità solidale si estende all’armatore e al proprietario della nave. Il decreto istituisce una sanzione amministrativa accessoria consistente nel fermo amministrativo per due mesi della nave utilizzata per commettere la violazione. Infine, «in caso di reiterazione della violazione commessa con l’utilizzo della medesima nave, si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca della nave e l’organo accertatore procede immediatamente a sequestro cautelare».