Il primo dicembre 1970 il parlamento approvò la legge n.898 “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio“. I primi firmatari furono Loris Fortuna, del Partito Socialista Italiano (PSI) e Antonio Baslini, del Partito Liberale Italiano (PLI). La legge sul divorzio fu approvata con 325 voti favorevoli e 283 contrari alla Camera, 164 favorevoli e 150 contrari al Senato. Il provvedimento entrò in vigore il 18 dicembre dello stesso anno.
Oltre che dal PSI e dal PLI, votarono a favore della legge il Partito Comunista Italiano, il Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria, il Partito Socialista Democratico Italiano e il Partito Repubblicano Italiano. Espressero un voto contrario la Democrazia Cristiana, in quel momento partito di maggioranza relativa in parlamento e il Movimento Sociale Italiano. Fuori dall’arco parlamentare, due furono i principali movimenti a sostegno della legge sul divorzio: il Partito Radicale di Marco Pannella e la Lega Italiana Divorzio.
I partiti e i movimenti antidivorzisti, tra cui la Conferenza Episcopale Italiana e l’Azione Cattolica, si unirono nel Comitato nazionale per il referendum sul divorzio. Nel 1971, il comitato richiese un referendum abrogativo della legge. Il referendum si tenne il 12 maggio 1974, con un affluenza dell’87,7% e il 59,3% dei votanti si espresse contrariamente all’abrogazione della legge.
Cosa prevede la legge sul divorzio
La legge prevede lo scioglimento del matrimonio nel caso in cui un giudice “accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita“. Le modifiche del 1978 e del 1987 ridussero i tempi necessari per ottenere il divorzio da cinque a tre anni. Inoltre, la sentenza sull’ottenimento del divorzio fu slegata dai provvedimenti sull’affidamento dei figli e sugli accordi economici. Il parlamento ha accorciato ulteriormente i tempi nel 2015. È possibile ottenere il divorzio dopo sei mesi di separazione consensuale e dopo un anno di separazione giudiziale. Per la separazione consensuale e per il divorzio congiunto non è necessario rivolgersi al tribunale in assenza di figli minori o incapaci. In questo caso, il procedimento può avvenire davanti al sindaco anche in assenza di avvocati.
Tra gli elementi presi in esame dal tribunale per lo scioglimento del matrimonio vi sono la stabile convivenza, la presenza di rapporti sessuali, l’aiuto reciproco, l’affetto tra i coniugi. Si può ottenere il divorzio anche nel caso di condanna del coniuge ad almeno quindici anni di reclusione. Inoltre, il matrimonio è sciolto se non è stato consumato o in presenza di un cambiamento di sesso del coniuge.
Uno dei coniugi può essere tenuto al versamento di un assegno di mantenimento, nel periodo della separazione, o di un assegno divorzile, una volta ufficializzato il divorzio. Il coniuge beneficiario deve essere privo di un reddito adeguato al tenore di vita avuto durante il periodo del matrimonio e deve essere impossibilitato a procurarsi tale reddito. Nello stabilire l’importo dell’assegno, il giudice prende in esame le condizioni patrimoniali del soggetto obbligato.