Dopo gli approfondimenti sui quesiti referendari riguardanti l’abolizione del Decreto Severino, i limiti agli abusi della custodia cautelare, la separazione delle carriere dei magistrati, e l’equa valutazione dei magistrati, pubblichiamo un’analisi della proposta di riforma del CSM.
Il quesito (scheda di colore verde)
«Volete voi che sia abrogata la Legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: articolo 25, comma 3, limitatamente alle parole “unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell’articolo 23, né possono candidarsi a loro volta”?».
Che cos’è e come funziona il CSM?
Il Consiglio superiore della magistratura (CSM) è l’organo di autogoverno dei magistrati e ne regola la carriera. È presieduto dal Presidente della Repubblica, che è membro di diritto al pari del Presidente della Suprema Corte di Cassazione e del Procuratore Generale. Gli altri 24 componenti sono eletti per due terzi dai magistrati, al loro interno, per un terzo viene dal Parlamento in seduta comune.
Le correnti
Le correnti sono i “partiti” dei magistrati e influenzano le decisioni prese dall’organo: come ha dimostrato il “caso Palamara”, intervengono per favorire l’assegnazione di incarichi ai suoi componenti, decidono trasferimenti e nuove destinazioni. Si muovono in un’ottica di promozione del gruppo. Spesso agiscono con una logica spartitoria e consociativa, cosicché le decisioni sono prese all’unanimità per “pacchetti” concordati tra i capicorrente. Tra le più note vi sono Magistratura indipendente, Unicost e Area.
Cosa succede se vince il Sì?
Viene abrogato l’obbligo, per un magistrato che voglia essere eletto, di trovare da 25 a 50 firme per presentare la candidatura. Con il sì, si tornerebbe alla legge originale del 1958, che prevedeva che tutti i magistrati in servizio potessero proporsi come membri del CSM presentando semplicemente la propria candidatura.
Le ragioni del Sì
Ci sarebbero votazioni che mettono al centro il magistrato e le sue qualità personali e professionali, non gli interessi delle correnti o il loro orientamento politico. Un magistrato che voglia candidarsi a far parte del CSM deve raccogliere dalle 25 alle 50 firme e, pertanto, nei fatti deve avere il sostegno di una delle correnti.
Le ragioni del No
La modifica proposta dal referendum non è una buona soluzione per fermare le correnti. Bisogna puntare non tanto sulla presentazione della candidatura, ma sul sorteggio (puro o temperato che sia) tra i magistrati per decidere i membri del CSM. Solo il sorteggio potrebbe mettere alla pari il magistrato che ha alle spalle il supporto di una corrente con il magistrato indipendente che ha sempre lavorato bene sul territorio.